D.L. Coesione (DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60)

Il recente decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha previsto, per il periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, una serie di sgravi contributivi per favorire l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Si tratta, nello specifico, delle agevolazioni contributive per le assunzioni di giovani under 35 (Bonus giovani), donne svantaggiate (Bonus donne) e per quelle effettuate in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Bonus ZES).

Si tratta, nello specifico, delle seguenti agevolazioni contributive, riconosciute per le assunzioni:

1. di giovani under 35 (Bonus giovani);

2. di donne svantaggiate (Bonus donne);

3. effettuate in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Bonus ZES).

I predetti esoneri possono essere riconosciuti al massimo per 24 mesi, entro un limite mensile variabile tra un minimo di 500 euro e un massimo di 650 euro.

BONUS GIOVANI

Nello specifico, l’articolo 22 del D.L. n. 60/2024 prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo del 100% in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il beneficio contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:

1. non hanno compiuto il 35° anno di età

2. e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

L’esonero spetta anche:

1. nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

2. con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in oggetto.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il beneficio in questione, a valere sulla quota di contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi INAIL), è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, entro i limiti di spesa previsti dalla norma e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

NOTA BENE – Qualora l’assunzione riguardi lavoratori di una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il medesimo esonero viene riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

La norma prevede, inoltre, che l’esonero contributivo in trattazione – fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 - spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

Il beneficio contributivo in oggetto può essere revocato (con conseguente recupero da parte dell’Inps) qualora il lavoratore assunto con il bonus (o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva) venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata.

L’esonero, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

Si fa presente, infine, che l’erogazione del Bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (condizione attualmente non prevista per il Bonus Donne).

BONUS DONNE

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, l’articolo 23 del decreto Coesione riconosce ai datori di lavoro privati, che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono determinate categorie di lavoratrici, un esonero contributivo del 100% per un massimo di 24 mesi.

L’esonero, applicabile ai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), è riconosciuto - ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, entro i limiti di spesa previsti dalla norma e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Il beneficio - nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 - si applica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di:

A. donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;

B. donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Analogamente a quanto detto per il Bonus giovani, il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

BONUS ZES

Nell’ambito degli incentivi alle assunzioni, si segnala, inoltre, il Bonus ZES, introdotto dall’articolo 24 del D.L. n. 60/2024, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Il beneficio, a valere sul 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datoriale (esclusi i premi INAIL), è riconosciuto ai datori di lavoro di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi.

L’esonero, in particolare, è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

A tal riguardo, la norma prevede che i lavoratori:

A. devono essere assunti presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ossia in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

B. devono aver compiuto 35 anni di età alla data dell’assunzione;

C. devono essere disoccupati da almeno 24 mesi.

L’agevolazione contributiva spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in oggetto. Per quanto attiene le condizioni di spettanza è previsto che, fermo restando il rispetto dei princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

In merito al quantum concedibile, si fa presente che, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto, ove spettante, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, entro i limiti di spesa previsti dalla norma e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

Il beneficio viene revocato (con conseguente recupero da parte dell’Inps) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, qualora il licenziamento venga effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata. Si evidenzia, inoltre, che - come detto per il Bonus giovani e il Bonus Donne - il Bonus ZES non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023. Infine, a differenza del Bonus donne, e come già detto per il Bonus Giovani, l’erogazione del Bonus ZES è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

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