Rinnovo C.C.N.L. Terziario Confcommercio*

Il 22 marzo 2024 Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Il nuovo contratto collettivo avrà validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027. L’ultimo accordo, risalente al 2019, seppur seguito da un parziale intervento a seguito della stipula del Protocollo straordinario di settore del 12/12/2022, necessitava di una revisione, non solo sotto il profilo economico, ma anche di numerosi istituti che in questi anni sono stati oggetto di modifiche normative.

I 3 milioni di lavoratori ai quali si prevede di applicare il nuovo contratto collettivo beneficeranno, innanzitutto, di un aumento dei minimi retributivi, pari ad euro 240 per il 4° livello di inquadramento, da riparametrare per tutti gli altri livelli.

Per compensare il lungo periodo di carenza contrattuale, viene altresì prevista una somma Una Tantum di euro 350 per il 4° livello di inquadramento, da riparametrare per tutti gli altri livelli, che verrà erogata in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e a luglio 2025. Tale importo verrà riproporzionato in base alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2023.

Un altro aspetto da analizzare riguarda il contratto a tempo determinato: il nuovo accordo interviene sul tema delle causali per i rapporti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, sulla scia di quanto stabilito dal Decreto lavoro, che demandava alla contrattazione collettiva la disciplina sul tema, affinché si tenesse conto delle specificità di ciascun settore.

In particolare, le Parti hanno individuato le seguenti causali, alcune delle quali particolarmente innovative:

- Saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive;

- Fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi la fiera;

- Festività natalizie: lavoratori assunti nel periodo dal 15 novembre al 15 gennaio;

- Festività pasquali: lavoratori assunti nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti a 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;

- Riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;

- Terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di prodotti innovativi, anche digitali;

- Digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;

- Nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuove unità produttive/operative e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi dal giorno della nuova apertura o dalla ristrutturazione, da intendersi come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti;

- Incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, fino a 24 mesi.

Una previsione molto importante è quella rivolta alla contrattazione di secondo livello, che potrà intervenire in tale ambito al fine di individuare ulteriori causali, concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati, incrementare l’orario dei lavoratori a tempo parziale nelle unità produttive, individuare altri eventi rilevanti per il contesto territoriale che possano giustificare nuove assunzioni a tempo determinato.

Per quanto riguarda il welfare contrattuale, segnaliamo che viene previsto un aumento di euro 3 della quota a carico del datore di lavoro, del contributo obbligatorio a favore del Fondo EST, a decorrere dal 1° aprile 2025, al fine di incentivare l’assistenza sanitaria integrativa.

Il CCNL Commercio, che già in precedenza poneva una particolare attenzione, nella classificazione del personale, a tutte quelle figure impegnate in mansioni legate al mondo delle ICT, pubblicità, marketing e comunicazione, nel nuovo accordo dà a queste ultime ancora più spazio, restando così al passo con l’evoluzione del mercato del lavoro (introducendo, ad esempio, il data entry agent o l’addetto e-commerce).

Le Parti sociali, al fine di valorizzare la parità di genere e l’equa distribuzione dei carichi di famiglia, sono intervenute su più istituti: basti pensare ai congedi parentali, il cui godimento era prima condizionato dalla richiesta scritta con un preavviso di almeno 15 giorni, che nel nuovo accordo diventano 5; viene introdotta una disciplina dettagliata sui congedi per donne vittime di violenza di genere, prevedendo che il relativo periodo di fruizione sia computato ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto; viene inoltre garantita alla lavoratrice la possibilità di richiedere il passaggio da tempo pieno a tempo parziale o il trasferimento in altra sede lavorativa.

L’Afac (acconto), erogato dal 1° aprile 2023, non sarà assorbito né dagli aumenti, né nell’una tantum previsti dall’accordo di rinnovo del Ccnl commercio del 22 marzo 2024. Lo chiarisce una precisazione contenuta in un accordo integrativo sottoscritta il 28 marzo, tra le parti. Lo stesso dicasi per l’una tantum di 350 euro prevista dall’accordo di dicembre dello scorso anno.

All’indomani della diffusione del documento con cui è stato rinnovato il Ccnl di uno dei più importanti settori produttivi del nostro paese, tra le aziende e gli operatori del settore si è generata qualche difficoltà interpretativa. Una perplessità che si collega alla previsione dell’articolo 213, secondo cui «gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni…dell’una tantum indicata nel presente accordo».

L’altro passaggio che ha generato dubbi interpretativi è contenuto nell’ultimo comma dell’articolo 216, che afferma: «gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende… possono essere assorbiti…,in caso di aumenti di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto…a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati a dal 1° gennaio 2022».

A mente di tali previsioni e stante la natura di acconto assorbibile dell’Afac, si è ipotizzata una possibile assorbibilità dello stesso nell’una tantum di 350 euro da erogarsi in due tranche a luglio 2024 e a luglio del 2025. La precisazione fornita ora fuga ogni dubbio. Quanto già erogato va considerato acquisito ed è intoccabile. Resta invece aperta la possibilità di intervento sui miglioramenti economici introdotti dal recente rinnovo. Per l’una tantum l’assorbibilità è possibile in presenza di superminimi concessi a partire dal 1° gennaio 2022 sempre che non siano di merito, vale a dire che non premino attitudine e rendimento del dipendente e siano stati concessi a titolo di futuri aumenti contrattuali; si escludono, come è ovvio, gli scatti di anzianità.

Con riferimento agli aumenti tabellari da concedere a partire dal prossimo mese e sino a febbraio 2027 rileviamo, anche per essi, la possibilità di assorbirli. I superminimi (in cui effettuare l’assorbimento) devono presentare tutte le caratteristiche sopra enunciate e inoltre, per espressa previsione contrattuale, consentono l’assorbibilità solo quelli che sono stati concessi dopo il 1° gennaio 2022.

Nel documento integrativo al Ccnl si fornisce, tra l’altro, una precisazione riferita all’apprendistato professionalizzante. Visto che il nuovo contratto rivede il sistema di classificazione del personale, solo con riferimento a tale tipologia di lavoratori, le nuove figure professionali si applicheranno dal 1° giugno 2024; pertanto, sino al 31 maggio 2024 continueranno a operare le disposizioni precedenti.

  *Sintesi tratta dal Sole 24 Ore

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